Introduzione
L’architettura è un’attività complessa che porta alla progettazione e alla realizzazione di diverse realtà ambientali.
Negli anni, questa professione si è indirizzata sempre più verso la ricerca non solo di nuove tecniche ingegneristiche, ma anche di forme sempre nuove ed innovative capaci di elevare la costruzione ad opera d’arte.“Il concetto di architettura è tuttavia notevolmente mutato nel corso della storia”[1].
Fin dai tempi dei romani questo mestiere veniva considerato meritevole di tutela, anche se in modo differente dai giorni odierni. Infatti gli antichi romani non consideravano la tutela dal punto di vista economico, ma, attraverso l’Actio Iniuriarum, garantivano la difesa della personalità dell’autore.
E’ solo con l'invenzione della stampa, avvenuta nel XV sec., che si sentì il bisogno di proteggere con una legge apposita quelle opere che ormai potevano essere divulgate ad una più larga scala di utenti. Infatti la prima legge sul diritto d’autore risale allo Statuto della Regina Anna d'Inghilterra del 1709.
Attualmente la tutela dell’opera architettonica è esplicitamente prevista dalla legge del diritto d'autore n. 633 del ’41.
All’interno della normativa, vengono riconosciuti alcuni diritti (morali e patrimoniali) agli autori di opere creative. In questa categoria rientra anche la figura dell’architetto, in grado di ideare e modellare a suo piacimento la forma dell’edificio, in modo creativo e innovativo.
Tale elaborazione dell’immagine, delle forme, delle sembianze dell’oggetto, origina dalla sua mente, dal suo ingegno, dal suo intelletto, ed è quindi frutto della sua creatività. Attività che, almeno a livello teorico-legislativo, viene considerato meritevole di tutela, sia per quanto riguarda lo sviluppo dei progetti (di massima, esecutivi o complessivi), sia a riguardo della materiale esecuzione dell’opera.
L’analisi di questo tipo di normativa nasce dall’esigenza di comprendere in quale misura l’architettura viene tutelata, tentando di fare chiarezza su alcuni aspetti poco comprensibili della stessa.
Una prima riflessione si pone sull’esistenza di particolari diritti che riguardano lo sfruttamento dell’esemplare, appartenenti a titolo originario all’architetto, ma cedibili a soggetti terzi.
Sono diritti che permettono di sfruttare l’opera anche oltre la semplice vendita del progetto; infatti, come avviene per altre forme tutelate dal diritto d'autore, gli architetti possono trarre profitto dalla pubblicazione di disegni, testi e fotografie, dall’elaborazione dell’idea originale e così via. Ma dubbi sulla tutela possono insorgere anche nei casi di rappresentazioni grafiche, tridimensionali o presentazioni visive dell’opera su supporti CD, DVD, o più semplicemente con la divulgazione a mezzo stampa o televisiva.
Oltre ai problemi che si possono creare con la divulgazione di immagini sull’opera, la questione da risolvere riguarda le elaborazioni della stessa, che il più delle volte si trasformano in vere e proprie deformazioni o mutilazioni dell’originaria idea architettonica.
Questo aspetto ha conseguenze non solo a livello economico, ma soprattutto nella sfera morale dell’autore.
La legge prevede le salvaguardia della personalità (creativa) dell’architetto, attraverso la disciplina dell’articolo 20 L. d. a., che dichiara: “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, (omissis), ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possono essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione”.
Questo significa che l’opera architettonica progettata e approvata dal committente non può essere cambiata nei suoi elementi creativi essenziali, in modo da comunicare un pensiero artistico-creativo differente dall’idea originaria del progettista.
La ratio di tale disposizione è nella salvaguardia di questa idea originaria, che viene esplicitata alla collettività attraverso l’opera.
Questa garanzia, spesso, non viene compresa dagli “addetti ai lavori”, i quali difficilmente si oppongono alle realizzazioni difformi o incomplete dei loro progetti, come dimostra la quasi assoluta mancanza di contenzioso e l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di opere pubbliche incomplete o mai inaugurate.Sarà compito della tesi analizzare la situazione attuale, soprattutto, alla luce della normativa speciale prevista proprio per questa categoria di opere.
Nonostante i pochi esempi di contenzioso in materia di tutela dell’opera architettonica, nel lavoro che segue si è cercato innanzitutto di ripercorrere le principali tappe attraverso le quali la normativa si è evoluta.
Dopo aver trattato l’oggetto della protezione, si sono descritti i soggetti del diritto e quanto previsto dalla tutela per definirne i diversi ambiti di applicazione.
Seguono l’evoluzione dei contenuti della tutela e la descrizione dei vari diritti da essa disciplinati.
[1] G. FERRARI, I diritti d’autore del progettista dell’opera architettonica, in Riv. Dir. Autore, 1979, pag. 463.
Nessun commento:
Posta un commento