giovedì 7 giugno 2007

Responsabilità professionale del dentista

Il rapporto tra medico e paziente è regolato dagli artt. 2222 c.c. secc. e corrisponde, secondo la recente giurisprudenza, ad un'obbligazione di risultato, poiché una protesi non solo ripristina la funzione masticatoria del paziente (obbligo di mezzi) ma ha anche finalità estetica (obbligo di risultato).
Il professionista è tenuto, inoltre, ad adempiere all'obbligazione con diligenza "specifica del debitore qualificato" ex art. 1176 c. 2 c.c.
La responsabilità contrattuale dell'odontoiatra si configura per il contravvenire degli obblighi presi nei confronti del paziente (condotta prudente e diligente nell'osservanza di Leggi e Regolamenti).
La responsabilità extracontrattuale si fondasull'obbligazione di risultato prestabilito basato sul principio generale del "neminem ledere" ex art. 2043 c.c.

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